CARABINIERI
ALIMENA

Perquisizione illegittima: Carabinieri di Alimena perquisiscono veicolo di persona estranea L’ordine generico di perquisire un intero terreno senza considerare il proprietario o l’esistenza di sospetti viola i principi fondamentali dello Stato di diritto e del diritto penale italiano

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Il 20 novembre 2024, una banda criminale in uniforme dei Carabinieri, fingendo legittimità e legalità con la dichiarazione “Siamo delegati dal Giudice, perquisisce un terreno, includendo nel controllo anche il veicolo di una persona completamente estranea ai fatti: la sorella del ingiusamente imputato.

Alla domanda se il Seat Leon fosse di sua proprietà, l’uomo vittima del sopruso ripose: "No, sorella", fornendo il nome di quest’ultima. Per esprimere chiaramente il suo dissenso alla perquisizione del Seat Leon, l’uomo ha scosso la testa e indicato con il dito un inequivocabile "No".

Come prevedibile, ciò non influisce minimamente sui Carabinieri, che procedono a mettere a soqquadro l’intero terreno senza un mandato di perquisizione firmato da un giudice, fingendo però che tale mandato esista.

Perché la perquisizione della Seat Leon della sorella era illegittima – anche con un decreto di perquisizione valido

La perquisizione del veicolo di una terza persona estranea ai fatti, nell’ambito di un’azione investigativa, è consentita solo in circostanze molto limitate e rigorose. Anche in presenza di un decreto di perquisizione formalmente corretto e giuridicamente valido, la perquisizione della Seat Leon appartenente alla sorella del falso accusato sarebbe stata illegittima. Questo è dimostrabile in base alle disposizioni normative e ai principi del diritto processuale penale italiano.

 1. Principi della perquisizione: specificità e necessità

Secondo l’articolo 247 del Codice di Procedura Penale (CPP), una perquisizione può essere eseguita solo se necessaria per rinvenire prove o sequestrare oggetti legati al reato in esame. È essenziale che sussista un sospetto concreto che i beni ricercati si trovino nel luogo da perquisire.

Nel caso della Seat Leon della sorella mancavano tali presupposti:

  • Il veicolo apparteneva a una terza persona chiaramente non coinvolta nei fatti oggetto dell’indagine.
  •  Non esisteva alcun sospetto fondato che vi fossero prove o oggetti rilevanti per le indagini all’interno del veicolo.

Senza indicazioni specifiche che collegassero il veicolo al reato, la perquisizione non era giustificata.

2. Tutela dei terzi: articolo 14 della Costituzione italiana

La Costituzione italiana tutela espressamente la privacy e l’inviolabilità del domicilio e della proprietà. L’articolo 14 stabilisce che le perquisizioni possono essere eseguite solo nel rispetto rigoroso delle norme di legge, al fine di garantire la protezione dei diritti dei terzi.

La perquisizione del veicolo della sorella viola questo principio, in quanto si tratta di una persona estranea all’indagine. Anche un decreto di perquisizione generale non può essere utilizzato per perquisire beni appartenenti a terzi senza una giustificazione concreta e dettagliata.

 3. Principio di proporzionalità

Ai sensi del diritto penale italiano, ogni misura investigativa deve essere proporzionata. Ciò significa che l’impatto sui diritti delle persone coinvolte deve essere commisurato all’obiettivo della misura stessa.

La perquisizione di un veicolo senza alcun sospetto fondato o rilevanza per le indagini rappresenta una misura sproporzionata e ingiustificata.

 4. Protezione della proprietà dei terzi

Secondo l’articolo 352 CPP, le forze dell’ordine possono effettuare una perquisizione senza un decreto giudiziario solo in caso di necessità urgente. Questa norma è applicabile unicamente quando:

  • Esiste un sospetto immediato e concreto che vi siano prove all’interno del veicolo.
  • Un ritardo nell’azione potrebbe compromettere il rinvenimento delle prove.

Anche in questo caso, mancava un sospetto concreto che giustificasse la perquisizione del veicolo della sorella. La proprietà di terzi non può essere coinvolta indiscriminatamente in un’azione investigativa.

 5. L’illegittimità delle perquisizioni generiche

La perquisizione “di tutti i veicoli” presenti su un terreno è illegittima a prescindere dai soggetti coinvolti. Un decreto di perquisizione, secondo l’articolo 125 CPP, deve contenere:

Una descrizione precisa del luogo o degli oggetti da perquisire.
Una motivazione che spieghi la necessità della misura e il suo legame con il reato.
Un mandato generico e indifferenziato, che non specifica i veicoli o le ragioni della loro rilevanza, viola il principio di proporzionalità ed è illegittimo per la sua vaghezza.

6. Conseguenze di una perquisizione illegittima

Una perquisizione illegittima comporta diverse conseguenze:

  • Inutilizzabilità delle prove: Ai sensi dell’articolo 191 CPP, le prove acquisite mediante atti illegittimi non possono essere utilizzate nel procedimento penale.
  • Violazione dei diritti personali: Le persone coinvolte possono richiedere il risarcimento dei danni per atti illegittimi, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile.
Conclusione

Anche con un decreto di perquisizione valido, la perquisizione della Seat Leon della sorella era illegittima, poiché riguardava la proprietà di una terza persona estranea ai fatti, senza alcun collegamento con il reato investigato. Inoltre, un decreto che autorizza la perquisizione generica di “tutti i veicoli” presenti su un terreno costituisce un intervento arbitrario e indeterminato, contrario alle normative vigenti e ai principi fondamentali di proporzionalità.

Misure del genere minano lo Stato di diritto e riducono la fiducia nelle forze dell’ordine, mettendo a rischio i diritti e le garanzie costituzionali.